11 Ottobre 2018

Statuto

Art. 1              Denominazione

È istituita l’Associazione culturale denominata “Istituto Italiano di Cultura BIM e Organizzazione d’Impresa  Fernando Antonelli”, anche chiamata in forma breve “Istituto Italiano di Cultura BIM” in cui il temine BIM è l’acronimo di “Bulding Information Modeling”. L’acronimo dell’Associazione è determinato in “IICBIM”. Nel seguito del presente statuto, l’Istituto Italiano di Cultura BIM è richiamato col termine Associazione salvo maggiori dettagli. L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e laica. L’Associazione non svolge funzione di rappresentanza professionale.  L’Associazione, durante la sua vita, non distribuirà ai soci e altri soggetti collegati, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve di gestione o capitali.

Art. 2              Sede

L’Associazione ha sede legale e operativa in Roma, Via Camillo Montalcini 18, 00149, e sede operativa in Roma, Via Dodecaneso 15, 00144. Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere trasferita anche al di fuori del comune di Roma. Tale spostamento non comporta la modifica del presente Statuto. Potranno inoltre essere istituite sedi operative e/o amministrative anche in altre città d’Italia e all’estero.

Art. 3              Finalità

La finalità dell’Associazione è la promozione e diffusione della cultura del Building Information Modeling, delle migliori pratiche ad esso collegate per la gestione dei processi produttivi e dell’organizzazione d’impresa nel settore delle opere civili, infrastrutturali, industriali e impiantistiche, sia nel privato che nel pubblico, per la realizzazione di nuove opere e infrastrutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti, durante il loro ciclo di vita. La diffusione della cultura del Building Information Modeling e dell’organizzazione d’impresa ha l’obiettivo di alzare la competenza dei professionisti e delle organizzazioni sulle metodiche e tecnologie di modellazione digitale e di interoperabilità per l’edilizia e le infrastrutture, anche in previsione della progressiva introduzione di questi processi, metodi e tecnologie negli appalti pubblici Europei e Nazionali in attuazione di quanto previsto all’Art. 23 comma 1, lettera h del D.Lgs. 18 aprile 2018 n° 50 e delle direttive UE 23-24-25/2014. Solo attraverso la larga diffusione della conoscenza nel settore BIM sarà possibile attuare gli obiettivi della cosiddetta Industria 4.0, ovvero della digitalizzazione e virtualizzazione interoperabile di ogni elemento prodotto di tipo documentale, grafico e multimediale delle opere civili e infrastrutturali. L’Associazione si rivolge alle persone fisiche e giuridiche che svolgono ruoli di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, di coordinamento dei flussi di lavoro, dalla concezione fino all’esercizio delle opere e delle infrastrutture e successive dismissioni, in cui siano richiesti e applicati processi, metodi e tecnologie BIM di integrazione e interoperabilità digitale, oltre all’applicazione integrata di metodologie di gestione e controllo dei processi d’impresa, di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere e delle infrastrutture. Nel perseguire le proprie finalità, l’Associazione intende svilupparsi come centro di raccolta e raccordo dell’intera filiera degli stakeholder, pubblici e privati, coinvolti nel settore delle opere civili e infrastrutturali.

Art. 4              Attività

Per perseguire le proprie finalità, l’Associazione svilupperà iniziative per l’erogazione di servizi ai propri associati quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo:

a)       supporto e organizzazione di eventi informativi finalizzati a mantenere aggiornati gli associati riguardo lo sviluppo normativo, tecnologico e metodologico;

b)       organizzazione ed erogazione di seminari e corsi formativi in proprio o promozione di corsi formativi di terze parti per garantire la formazione e l’aggiornamento continuo degli associati;

c)       organizzazione e partecipazione a convegni scientifici e regolatori per garantire l’aggiornamento sulle ultime novità nel settore;

d)       comunicazione verso gli associati sulle novità e gli sviluppi del BIM, attraverso media differenziati quali newsletter e web blog;

e)       promozione di prodotti e servizi offerti dal mercato in tema di BIM e di organizzazione d’impresa attraverso l’organizzazione attiva di eventi propri, o la partecipazione o il patrocinio a eventi di terze parti rilevanti per le finalità dell’Associazione;

f)        sviluppo di rapporti di collaborazione con enti scientifici e di ricerca, università, enti governativi centrali ed enti locali, enti di unificazione nazionali e internazionali, organismi di certificazione accreditati presso Accredia, e con tutti i soggetti che abbiano un prevalente interesse nel settore di finalità dell’Associazione;

g)       sviluppo di modelli di conoscenza originali nel campo del BIM, dell’organizzazione d’impresa e dei processi, delle tecnologie e delle metodologie di controllo e gestione dei processi realizzativi;

h)       predisposizione e diffusione di materiale didattico originale per imprese e organizzazioni specializzate nella formazione professionale di settore;

i)         formazione, selezione e accreditamento di imprese e organizzazioni specializzate nella formazione professionale di settore;

j)         consulenza a imprese e organizzazioni private e pubbliche per l’attuazione dei processi, delle metodologie e delle tecnologie di digitalizzazione, modellazione e interoperabilità dei processi edilizi e infrastrutturali;

k)       tutela dei principi di riuso delle opere e delle infrastrutture anche attraverso la realizzazione di banche dati interoperabili pubbliche e private;

l)         promozione di nuovi percorsi formativi e di certificazione per i propri associati secondo le norme nazionali e internazionali attuali e future, quali ad esempio la UNI 11337 per le parti già pubblicate, e per quelle di futura pubblicazione e ideazione;

m)     partecipazione ai tavoli tecnici per la normazione di nuove metodologie e tecnologie e di nuovi ruoli professionali nel settore;

n)       ogni altra attività e iniziativa di valore per il perseguimento delle proprie finalità culturali.

Art. 5              Durata

L’Associazione ha durata illimitata e l’eventuale decisione di scioglimento è deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci come precisato all’Art. 10. In caso di scioglimento per qualunque causa, ragione o opportunità, l’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali ed è obbligata a devolvere il patrimonio ad associazioni con finalità analoghe e comunque di pubblica utilità secondo delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6              Soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, del regolamento interno e del codice di condotta, che ne condividono gli scopi e si impegnano a dedicare parte del loro tempo e delle loro capacità professionali per il loro raggiungimento. I soci sono i soli beneficiari dei servizi erogati dall’Associazione. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

Si contemplano quattro categorie di soci:

a)       Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.

b)       Soci ordinari: coloro che sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione per i rilevanti contributi scientifici, teorici e operativi forniti nei settori del BIM e dell’organizzazione di impressa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualifica ha carattere di perpetuità, comunque fino alla richiesta di uscita dall’Associazione da parte del socio, non è soggetta all’iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.

c)       Soci affiliati: sono le persone fisiche (professionisti), le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, comprese le associazioni non profit e le fondazioni che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio affiliato dal Consiglio Direttivo, e hanno versato la quota annuale differenziata tra persone fisiche e giuridiche, stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno solare di competenza. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.  La qualifica ha durata pari all’anno solare a cui è riferita la quota versata dal socio.

d)       Soci onorari: sono nominati soci onorari su delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro che, per preminenti contributi scientifici, divulgativi, di impegno sociale e professionale, si sono distinti in Italia e all’estero nel settore del Building Information Modeling, o nelle tecnologie abilitanti, o nell’organizzazione d’impresa nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture. I soci onorari sono perpetui e non sono soggetti all’iscrizione annuale e al versamento della quota. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Il numero dei soci ordinari e dei soci affiliati è illimitato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa annuale è personale, intrasmissibile, non rimborsabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni tramite contratto di lavoro subordinato, di lavoro occasionale, o incarico professionale e di altra forma di lavoro prevista dalla normativa vigente, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 7              Diritti dei soci

Tutti i soci affiliati usufruiscono dei servizi erogati dell’Associazione nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, anche attraverso atti d’intesa stipulati con le organizzazioni (persone giuridiche) affiliate.

L’Associazione si avvale, in modo prevalente, di attività prestata dai propri soci: per le attività svolte dai soci, anche a titolo volontario gratuito, saranno rimborsate le spese pianificate ed effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Art. 8              Doveri dei soci

All’atto dell’ammissione, il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Tutti i soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare delle quote annuali è stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea in sede di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Tutte le attività svolte dai soci all’interno dell’Associazione e per l’Associazione sono definite, deliberate, controllate e valutate dal solo Consiglio Direttivo. Tutti i soci si rimettono alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il comportamento del socio verso gli altri soci e all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale e professionalità nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio Direttivo.

Per le iscrizioni successive alla prima, ogni socio deve risultare in regola per tutte le quote degli anni precedenti. La morosità è motivo di esclusione dall’Associazione.

Art. 9              Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente tramite PEC. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’Art. 8, per morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto o per altri gravi motivi che si dimostrano in contrasto con il Codice di Condotta e con il Regolamento. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ascoltato il parere del Collegio dei Probiviri. Deve essere comunicata a mezzo PEC al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea dei soci nella prima riunione utile. I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione della quota associativa versata, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10         Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)       il Consiglio Direttivo;

c)       il Presidente;

d)       il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. La struttura organizzativa dell’Associazione, le nomine alle cariche degli organi sociali e i curricula vitae delle stesse sono resi pubblici sul sito web dell’Associazione.

Art. 11         Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Partecipano all’Assemblea i soci fondatori, ordinari, affiliati e onorari; è convocata almeno una volta per ogni anno solare dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci fondatori e ordinari secondo le modalità previste dal Regolamento. L’Assemblea dei soci si svolge a porte chiuse fatto salvo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo con valenza esclusiva per la singola Assemblea. La convocazione dell’Assemblea dei soci è effettuata tramite:

a)       avviso scritto inviato a tutti i soci fondatori, ordinari e onorari tramite posta elettronica semplice entro il limite massimo di giorni prima dell’Assemblea come precisato nel Regolamento;

b)       avviso pubblicato sul sito web dell’Associazione nell’area riservata ai soci aventi diritto.

L’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci è pubblicato esclusivamente sul sito web dell’Associazione nell’area riservata ai soci. L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L’assemblea dei soci può essere di due tipi:

a)      Straordinaria, competente per deliberare la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

b)      Ordinaria, competente per:

I.            eleggere trai i soci fondatori, ordinari, affiliati e onorari il Presidente che è parte integrante del Consiglio Direttivo;

II.            eleggere tra i soci fondatori, ordinari, affiliati e onorari i quattro membri titolari che compongono il Consiglio Direttivo oltre al Presidente;

III.            eleggere tra i soci fondatori, ordinari, affiliati e onorari il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri con anzianità associativa di almeno tre anni. In via transitoria, nel primo esercizio di vita dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri è eletto dai soci fondatori tra i soci fondatori;

IV.            proporre iniziative indicandone obiettivi, tempi, modalità e supporti organizzativi;

V.            approvare il rendiconto economico e finanziario a consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

VI.            ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

VII.            approvare il programma annuale dell’Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal Segretario dell’Associazione o da un suo delegato o, in caso di assenza, da un socio fondatore o ordinario appositamente nominato dall’Assemblea. Il verbale è redatto e sottoscritto digitalmente seduta stante ovvero dal Presidente e dal Segretario che ne danno lettura alla chiusura dell’Assemblea ed è l’atto che sancisce la chiusura dell’Assemblea. Il verbale è trascritto su apposito documento digitale aperto e interoperabile, conservato a cura del Presidente dell’Associazione su archivi digitali remotizzati e riservati ai soli soci. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia digitale.

Art. 12         Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci aventi diritto; è composto da quattro Consiglieri e dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ampliamento del numero dei propri componenti, oltre quelli titolari eletti dall’Assemblea dei soci, cooptando fino al massimo di componenti aggiunti come da Regolamento, scelti tra i soci.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente il numero minimo dei suoi componenti come da Regolamento. Il Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti cariche sociali elette tra i soci aventi diritto:

1)      il Presidente eletto direttamente dall’Assemblea;

2)      il Vice Presidente eletto direttamente dall’Assemblea;

3)      il Direttore Tecnico Scientifico nominato dal CD tra i Consiglieri titolari;

4)      il Segretario nominato dal CD tra i Consiglieri titolari;

5)      il Tesoriere nominato dal CD tra i Consiglieri titolari;

6)      il Direttore della Comunicazione nominato dal CD tra i Consiglieri titolari.

Il Consiglio Direttivo:

a)       Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

b)       Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione.

c)       Redige e presenta all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

d)       Ammette i nuovi soci.

e)       Esclude i soci ai sensi del Art. 8 e Art. 19 del presente statuto.

f)        Delibera il trasferimento della sede legale senza modifica di Statuto.

g)       Delibera la creazione di altre sedi amministrative o operative periferiche, oltre alla sede legale, in Italia o all’estero e la nomina dei delegati responsabili di queste sedi.

h)       Fissa la misura delle quote sociali annuali ed eventuali contributi associativi supplementari e straordinari.

i)         Convoca le assemblee previste dallo statuto.

j)         Delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e istituti bancari nell’ambito delle attività sociali.

k)       Assume personale dipendente o stipula contratti d’opera con soci e terzi.

l)         Delibera sui compensi del personale dipendente e per i contratti d’opera.

m)     Delibera su tutti gli altri aspetti della gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle norme di legge e dal presente statuto.

n)       Delibera la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Direttore Tecnico Scientifico.

o)       Delibera la creazione di Commissioni di studio non permanenti, e successivo scioglimento, e l’invito a partecipare ai lavori delle Commissioni a professionisti, scelti anche al di fuori dei soci, che il Consiglio Direttivo ritenga abbiamo rilevanti competenze per i lavori delle Commissioni.

p)       Delibera le modifiche al Regolamento e al Codice di Condotta.

Art. 13         Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci. Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e il Collegio dei Probiviri. Dispone con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere dei fondi sociali. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 14         Vice Presidente

Il Vice Presidente collabora e supporta il Presidente nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza presso i soci e le organizzazioni esterne all’Associazione. In caso di assenza, sostituisce il Presidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo e nell’Assemblea dei soci. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 15         Direttore Tecnico Scientifico

Il Direttore Tecnico Scientifico è l’autorità di riferimento nell’ambito dell’Associazione per tutto quanto concerne la qualità e il valore tecnico e scientifico delle iniziative, delle pubblicazioni editoriali cartacee ed elettroniche, dei modelli di certificazione delle conoscenze e dei profili professionali, dei modelli di maturità delle organizzazioni e degli schemi di valutazione delle organizzazioni specializzate nella formazione professionale e degli stessi formatori. Il Direttore Tecnico Scientifico deve essere un professionista di alto profilo, con comprovata competenza ed esperienza nel settore di interesse dell’Associazione, preferibilmente ma non esclusivamente con esperienza di ricerca scientifica in preminenti istituzioni nazionali o internazionali e di docenza universitaria e di direzione di istituti o dipartimenti universitari. Presiede il Comitato Tecnico Scientifico la cui costituzione, non obbligatoria, venga valutata positivamente dal Consiglio Direttivo. Il Direttore Tecnico Scientifico propone i nominativi dei membri del Comitato Tecnico Scientifico per cooptazione dei soci scelti tra i soci fondatori, ordinari e onorari nel numero previsto dal Regolamento. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 16         Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., compie le mansioni delegate del Presidente. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 17         Tesoriere

Il Tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione, dispone dei fondi sociali attraverso la gestione della cassa e del conto corrente bancario, provvede alle spese da pagarsi su mandato del C.D., provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all’aggiornamento dei libri dell’Associazione di cui al successivo Art. 23, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 18         Direttore della Comunicazione

Il Direttore della Comunicazione è responsabile della comunicazione formale dell’Associazione verso i soci e verso il mondo esterno all’Associazione. Agisce su mandato del Consiglio Direttivo per la creazione di relazioni con professionisti ed organizzazioni nazionali e internazionali di interesse rilevante per l’Associazione. Definisce le linee guida della comunicazione, le regole di tutela del brand, il Company Profile; vigila sul corretto uso del marchio e del logo dell’Associazione; denuncia al Consiglio Direttivo gli abusi interni ed esterni nell’utilizzo del marchio, del logo e del materiale informativo, formativo, divulgativo proprietario dell’Associazione. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 19         Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre soci con anzianità associativa di almeno tre anni, particolarmente rappresentativi degli interessi e delle competenze dell’Associazione, è l’organo di controllo e valutazione del comportamento dei soci e della presenza di possibili condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse dei soci stessi rispetto al Codice di Condotta, alle finalità dell’Associazione e alle cariche eventualmente ricoperte da essi. Il Collegio dei Probiviri è competente sia per la valutazione e giudizio di comportamenti dei soci, sia per la valutazione dei ricorsi di opposizione ai provvedimenti disciplinari comminati dallo stesso Collegio. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente entro un tempo ragionevole, comunque inferiore all’anno di esercizio, da quando viene a conoscenza di fatti e circostanze che riguardano uno o più soci potenzialmente in contrasto con il Codice di Condotta o in evidente conflitto di interessi rispetto alle finalità dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri può autoconvocarsi qualora venga a conoscenza di comportamenti, azioni e dichiarazioni contrari al Codice di Condotta riconducibili ai membri del Consiglio Direttivo. I tre Probiviri del Collegio hanno tutti pari grado e autorità. I Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 20         Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Collegio dei Probiviri ai soci in violazione del Codice di Condotta dell’Associazione e quindi deliberati dal Consiglio Direttivo a cui è rimesso il compito di comunicare tramite PEC i provvedimenti disciplinari provvisori agli interessati. I provvedimenti disciplinari devono essere poi ratificati dall’Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. I seguenti provvedimenti disciplinari sono comminati in modo scalare in funzione della violazione.

a)       La censura e il biasimo formale sono applicati per comportamenti, dichiarazioni e stato di conflitto di interesse di modeste gravità e comunque contrari ai principi del Codice di Condotta, ma che non ledono la dignità dell’Associazione, dei suoi soci o di altri stakeholder esterni all’Associazione. Al socio ritenuto colpevole sarà richiesta riparazione tramite dichiarazioni formali o azioni che lo riconcilino con il Codice di Condotta.

b)       L’esclusione è applicata per morosità protrattasi oltre i tre mesi di avviso formale all’interessato, per comportamenti, dichiarazioni e stato di conflitto di interesse di rilevanti gravità, contrari ai principi del Codice di Condotta e che ledono la dignità o provocano danno economico all’Associazione, ai suoi soci o ad altri stakeholder esterni all’Associazione.

Gli interessati possono presentare istanza di opposizione ai provvedimenti disciplinari provvisori comunicati dal Consiglio Direttivo, entro 60 giorni solari dalla data di ricezione, tramite PEC, allegando le proprie memorie ed eventuali dichiarazioni sottoscritte rese da testimoni che potranno essere convocati e ascoltati dal Collegio in apposita udienza a porte chiuse.

Art. 21         Mezzi finanziari

L’Associazione si sostiene attraverso le seguenti fonti di autofinanziamento:

a)      dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;

b)      dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone ed organizzazioni le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e non generino vincoli di natura culturale, politica, economica e finanziaria per l’Associazione;

c)      da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento deliberate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci;

d)      da contributi governativi nazionali e locali (Regioni e Comuni) e dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e)      da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati erogati ai soci e a terzi quali, a titolo di esempio, eventi informati e formativi, visite tecniche, convegni;

f)       da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso le attività economiche di natura commerciale e professionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)      da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)      da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione. I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio. L’Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da:

I.            eredità, donazioni e legati;

II.            contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituti pubblici, contributi dell’Unione Europea;

III.            erogazioni liberali degli associati e di terzi.

Art. 22         Rendiconto economico e finanziario

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal CD e approvati dall’Assemblea. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto e dal Regolamento. L’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. In casi eccezionali motivati, l’Assemblea può essere tenuta entro 6 mesi dall’inizio dell’esercizio in corso. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 30 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il rendiconto economico e finanziario preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il rendiconto economico e finanziario preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 30 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 23         Libri sociali

Per il buon funzionamento dell’Associazione, sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

a)       libro degli associati;

b)       libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

c)       libro dei verbali del Collegio dei Probiviri;

d)       libro dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico;

e)       libro dei verbali delle Commissioni di studio;

f)        libro dei verbali dell’Assemblea dei soci;

g)       libro di cassa.

Art. 24         Regolamento

Il Regolamento norma specifici aspetti di funzionamento dell’Associazione. È elaborato e deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo ed è comunicato attraverso pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

Art. 25         Scioglimento dell’associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono le maggioranze previste all’art 10 punto 1. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni analoghe e comunque con rilevanti finalità sociali culturali.

Art. 26         Marchio e denominazione

Il marchio in forma grafica e la denominazione sono depositati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi o Sistema di Nizza, classe 41, settore: attività culturali; attività di formazione)

Art. 27         Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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